L'Amministrazione Comunale di Forni Avoltri, l'Unione Sportiva Collina, il Circolo Culturale "E. Caneva" di Collina, il CAI di Forni Avoltri, la cittadinanza tutta, porgono il più cordiale benvenuto alle associazioni sportive partecipanti alla 63ª edizione della Staffetta "Tre Rifugi".



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Unione Sportiva Collina ASD

foto di gruppo

Direttivo

L’assemblea generale dei soci dell’UNIONE SPORTIVA COLLINA A.S.D. riunitasi in data 04.01.2025 ha eletto i nuovi consiglieri che successivamente si sono riuniti in data 11 gennaio e hanno nominato le seguenti cariche sociali valide per il triennio: 2025-2026-2027.

Presidente

Ottavio Toch

Vice Presidente

Ivan Tamussin

Segretario

Francesca Tamussin

Consiglieri

Alberto Mazzoccoli, Luigi Toch, Giulia Toch, Paolo Marcuzzi, Lorenzo Butazzoni, Micael Marcuzzi

Tesoriere

Luca Caneva

La nostra storia

L'Unione Sportiva Collina a.s.d. nasce a Collina l'11 dicembre 1978 con lo scopo di divulgare lo sport che viene inteso come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale. Numerose sono le manifestazioni che vengono proposte agli abitanti di Collina, ma anche ai turisti e a tutte le persone che vogliono partecipare, anche in maniera non agonistica, semplicemente per qualche momento di sano divertimento.

foto campo da calcio

La Staffetta 3 Rifugi è l’evento simbolo del nostro territorio: una gara di corsa in montagna tra le più storiche e importanti di questo genere in Italia.

Nata nel 1951 ha visto percorrere i suoi sentieri da migliaia di atleti provenienti oltre che dalla nostra regione, da tutta Italia, da diverse nazioni Europee quali Slovenia, Austria, Svizzera, Germania, Inghilterra, Cechia, Irlanda, Malta e anche dall’Africa e Australia.

Organizzata dal nostro circolo, la manifestazione vanta una tradizione unica e un albo d’oro impreziosito dalla presenza di campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano.
Tra i partecipanti più illustri ricordiamo Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi, Giorgio Di Centa, Maurilio De Zolt, Marco De Gasperi, Silvio Fauner e tanti altri: nomi che testimoniano il prestigio e il valore tecnico della gara.

foto di gruppo
panorama montagne innevate

Lo statuto

Art.1

È costituita l'Associazione denominata "UNIONE SPORTIVA COLLINA - Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Collina di Forni Avoltri (UD), via Corona n. 11.

Art. 2

L'associazione è apartitica, autonoma e non ha fini di lucro, pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l'attività statutaria.

Art. 3

Oggetto dell'associazione è costituito dall'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; le attività sono comprese tra le seguenti discipline sportive: skyrunning, sci alpino e sci alpinismo.
A tal fine l'Associazione potrà organizzare e partecipare a gare, manifestazioni e convegni, aderire ad attività di promozione e divulgazione, aderire ad attività sportive ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Potrà inoltre istituire un proprio "marchio" ed una propria "insegna", da utilizzarsi da parte degli associati per rappresentare l'Associazione.
L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni od istituzioni, in Italia o all'Estero, aventi scopo affine od analogo, così come ad organismi pubblici territoriali e nazionali, quali il CONI, C.S.I. ed altre.

Art. 4

L'Associazione è composta dagli associati o soci, suddivisi nelle categorie:
- Associati o Soci atleti: coloro che praticano attività sportiva;
- Associati o Soci non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione.
Gli Associati o soci si distinguono inoltre in:
a) Soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata dall' assemblea;
b) Soci sostenitori che verseranno quote superiori a quelle fissate dall'assemblea;
c) Soci onorari, individuate in persone che in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate alla Associazione e su di esse deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti adottati.
La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale, così come proposto dal Consiglio Direttivo (C.D.) e ratificata dall'Assemblea, in relazione alle categorie di cui sopra e sulla bas􀀆 delle esigenze del bilancio.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Unione Sportiva Collina e d'intervenire a tutte le assemblee, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme del presente statuto e secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5)

La qualifica di associato o socio si perde per morte, per dimissioni o per esclusione causata da gravi atti di inadempienza al presente statuto o negligenza al regolamento, da constatarsi con delibera del consiglio direttivo; in tal caso gli eredi del socio defunto ed i soci dimissionari od esclusi non avranno diritto al rimborso della quota.

Art. 6)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- Dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali;
- Dai contributi volontari e da tutte le somme da chiunque erogate per gli scopi sociali, da sowenzioni, contributi da parte dei privati, enti pubblici, istituzioni, società;
- Da beni immobili e mobili pervenuti con i proventi suddetti o per donazioni od acquisti;
- Dai trofei aggiudicati definitivamente dall'Associazione;
- Dai materiali, attrezzi ed indumenti;
- Dagli introiti di manifestazioni sportive e di festeggiamenti e spettacoli a esse collegati da essa organizzati che abbiano comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali;
- Dal fondo residuo lasciato dalla precedente gestione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le riserve ed mezzi finanziari, come sopra costituiti, e quanto di proprietà dell'Associazione stessa non potranno essere distribuiti fra i soci, ma dovranno essere devoluti esclusivamente a fini sportivi.
I beni mobili ed immobili provenienti da sovvenzioni o contributi da parte di Enti ecc. possono essere alienati per trasformazione del patrimonio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 7)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale, l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il primo gennaio e termine con il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 8)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

Art. 9)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Nell'avviso di convocazione, affisso nelle bacheche dell'associazione, nelle bacheche pubbliche o altri luoghi pubblici del comune, o spedito a mezzo raccomandata, o spedito tramite email, o consegnato a mano al socio, o pubblicato sui social, devono essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea e ordine del giorno. Nello stesso awiso potrà essere indicato un diverso giorno in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale. Tra la data di affissione o spedizione e la data della riunione devono trascorrere almeno otto giorni. All'assemblea, se tecnicamente possibile, si può partecipare anche per via telematica.

Art. 10)

I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, ed agli indirizzi generali dell'Associazione. Per il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea ordinaria verrà convocata ogni tre anni entro il medesimo termine di cui sopra, o quanto prima in caso di dimissioni degli amministratori. In particolare all'Assemblea è demandato il compito, su proposte del Consiglio Direttivo, di stabilire l'importo delle quote annuali. L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda di almeno un quinto dei soci i quali devono avanzare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. L'assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla richiesta. Possono partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con il versamento delle quote richieste entro il trentun dicembre dell'anno precedente.

Art. 11)

L'assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto dall'art. 6, è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- Trasferimenti di sede;
- Modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal C.D. quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci aventi diritto a voto.

Art. 12)

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni sulle delibere all'ordine del giorno sono palesi salvo quelle concernenti la nomina degli organi sociali, che awiene a scrutinio segreto.

Art. 13)

Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa oppure la presiederà il Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di impedimento il VicePresidente, il quale è assistito dal Segretario. Nell'occasione del rinnovo delle cariche sociali sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente fra i soci intervenuti all'Assemblea. Spetta al Presidente concedere il diritto di intervento e constatare la regolare costituzione dell'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri e un massimo di nove membri, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno diritto di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare l'incarico, devono darne notizia al Presidente in carica, il quale entro trenta giorni chiamerà a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, secondo la graduatoria risultante dal verbale di elezione.Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri e un massimo di nove membri, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno diritto di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare l'incarico, devono darne notizia al Presidente in carica, il quale entro trenta giorni chiamerà a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, secondo la graduatoria risultante dal verbale di elezione.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere (le funzioni di tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente, dal VicePresidente o dal Segretario.
Il Consiglio può essere suddiviso in tanti gruppi di lavoro quante sono le attività da svolgere. Ogni gruppo ha un responsabile che coordina lo svolgimento delle singole attività. È compito del responsabile di ogni gruppo dare un resoconto dell'attività al Consiglio ogni volta questi lo richieda.
Il Consiglio Direttivo è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare esso provvede:

a) All'organizzazione di manifestazioni sportive e delle eventuali attività collaterali;

a) Alla nomina dei gruppi di lavoro;
b) Alla presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
c) Alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, o ne sia stata fatta richiesta dai soci a norma degli articoli 1 O e 11;
d) Alla preparazione dei programmi e al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione fissandone le direttive e le s \ modalità e controllandone l'esecuzione;
e) Alla destinazione degli investimenti patrimoniali e all'eventuale 1 acquisto, permuta e vendita di beni mobili e immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
f) Alla formulazione e approvazione delle disposizioni regolamentari interne;
g) Alla nomina ove lo ritenga opportuno di una commissione tecnica i cui componenti possono essere scelti anche al di fuori del C.D., nel qual caso i componenti scelti possono partecipare alle riunioni del C.D. con solo parere consultivo;
h) Adottare eventuali prowedimenti disciplinari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo il caso di vendita di immobili per la quale è richiesta l'unanimità di consenso del consiglio da parte dei consiglieri presenti, oltreché la ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno la maggioranza del Consiglio stesso o da un membro del Collegio dei Revisori dei conti (se nominato), previo semplice avviso comunicato almeno tre giorni prima. Normalmente si riunirà ogni due mesi. Alle riunioni del Consiglio, se tecnicamente possibile, si può partecipare anche per via telematica.
I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Decadrà dalla carica e potrà essere eventualmente espulso dall'Associazione il consigliere che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, nell'inosservanza del presente Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare quanto previsto dai due commi precedenti.

Art. 15)

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite ed è esclusa anche la possibilità di riconoscere gettoni di presenza o indennità varie, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e rientranti specificatamente nell'incarico affidato.

Art. 16)

La rappresentanza legale dell'associazione è attribuita al Presidente e solo in caso di assenza o impedimento temporaneo al Vice Presidente. Il Presidente coordina tutta l'attività sportiva. Sarà cura del Presidente organizzare ogni anno un incontro con i responsabili delle specifiche attività con lo scopo di formulare un programma globale che, per quanto possibile, rispetti le varie proposte dei gruppi.

Art. 17)

Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e i comunicati.
Il Tesoriere tiene la contabilità inerente ai fatti della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; ha facoltà altresì su autorizzazione del Presidente di effettuare riscossioni e pagamenti inerenti la gestione dell'Associazione.

Art. 18) Libri sociali

ostituiscono i libri sociali dell'associazione:

- li libro dei soci;
- il libro dei verbali delle assemblee;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale con indicazione di entrate e uscite;
Della regolarità della loro tenuta è responsabile il Consiglio Direttivo.

Art. 19)

Il Collegio dei Revisori, se nominato e salvo diversa" deliberazione dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra non soci ed eletti dall'Assemblea, essi \ rimangono in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i revisori supplenti in ordine di .s.. 􀀅 voti. I nuovi revisori scadono insieme con quelli in carica.
Se con i revisori supplenti non si completa il collegio deve essere convocata l'assemblea perché proweda all'integrazione del collegio medesimo.
Se non vi prowede l'assemblea con la nomina, il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente del Collegio.
Se istituito, al Presidente spetta la tenuta del libro delle riunioni del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei revisori esegue il controllo della gestione contabile dell'Associazione e riferisce su di essa all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 20)

L'Associazione potrà affittare o acquistare da enti pubblici o privati impianti sportivi, attrezzature sportive fisse o mobili a beneficio dei soci.

Art. 21)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale prowederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 31 del e.e.

Art. 22)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme vigenti in materia e in particolare gli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

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